Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.
Art. 13.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. Gli assistenti capo vincitori del concorso interno per titoli ed esame scritto, gia' vincitori del concorso interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla frequenza del corso di formazione professionale, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esame scritto.
4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.