Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.
Art. 1.
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina:
a) i criteri e le modalita' per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;
b) i criteri e le modalita' per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei comuni che beneficiano del contributo statale di cui alla lettera a) ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del trenta per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- Si riporta il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo integrale dell' (Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato):
"Art. 64 (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni). - 1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'I.C.I. conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal , sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del , i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza.
La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale e' divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall' , per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all' , come modificato dall' , fissato al 31 dicembre 2000 e' prorogato al 1 luglio 2001.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' , v. nelle note alle premesse.
- Il , reca: "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari".