Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato.
Art. 1.
Bandi di concorso
1. I concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato sono indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario delle citate prove;
f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;
g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;
i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla , secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all' , ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di accordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al cinque per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizioni di disponibilita', anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell' ;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all' , nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all' . Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 34 (Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti, disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.
Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 49 (Nomina a primo dirigente medico). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera a) dello stesso comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 8 (Concorso per la nomina a primo dirigente). - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto ;
b) nell' anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell' , da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso, per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.
8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 35 (Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico). - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, al fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 50 (Concorso per la nomina a primo dirigente medico). - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 49 e' indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'art. 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 49, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) il direttore centrale di sanita' e un dirigente superiore medico;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 17 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.
2. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.
3. Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra".