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Modifica al regolamento recante disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, cosi' come modificato dai decreti ministeriali 21 aprile 1995, n. 164, 22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre 1997, n. 421, e' aggiunto il seguente comma:
"1-sexies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il , si veda in note alle premesse. Note alle premesse: - Il testo dell' (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all' ), e' il seguente: "Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalita', le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno". - Il concerne il regolamento recante le modalita' di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, si riporta di seguito il testo dell'art. l7 comma 1, cosi come modificato dal ". "Art. 17 - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' del personale gia appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza. 1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potra' essere assegnato un numero di candidati non interiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore generale, e' composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonche' i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio. 1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso". - Il reca: "razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' ". - Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 17 del citato , come modificato, da ultimo, dal presente decreto e' il seguente: "Art. 17 - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' del personale gia' appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza. 1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potra' essere assegnato un numero di candidati non inferiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore generale, e' composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonche' i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio. 1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso. 1-quater. Per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra - si applica la procedura di cui ai commi precedenti. 1-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti. 1-sexies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti. 2. L'attribuzione del nuovo profilo professionale, dell'inerente qualifica funzionale nonche' del relativo trattamento economico viene operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi provinciali. 3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali sara' indicato nei singoli bandi di concorso in conformita' di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per l'attuazione della ".