N NORME. red.it

Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.

Preambolo
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi";
Considerato che l'articolo 46 del suddetto decreto legislativo demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, la determinazione dei casi e delle procedure di conferimento, ai centri di raccolta previsti dallo stesso articolo, dei veicoli a motore o dei rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile;
di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 maggio 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 42-10/A-41 del 5 luglio 1999;
IL MINISTRO DELL'INTERNO Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorche' rinvengonosu aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioe', privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalita' di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.
3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessita' di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalita' di radiazione. La richiesta di cancellazione e' corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonche' di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, e' limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti gia' intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo degli , , e : "Art. 923 (Cose suscettibili di occupazione). - 1. Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione. 2. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca". "Art. 927 (Cose ritrovate). - 1. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non la conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento". "Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento) - 1. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta". "Art. 929 (Acquisto di proprieta' della cosa ritrovata). - 1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. 2. Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse". Note alle premesse: - Si riporta il testo vigente dell' (Attuazione delle sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio): "Art. 46 (Veicoli a motore e rimorchi). - 1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. 3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli - e , sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure dererminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione 4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalita' del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.). 5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell' . 6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso. 6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5. 6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al . 6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell' , nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto . 6-quinquies. All' , le parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione". 7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. 8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla , e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall' . 9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente. 10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8". - Per il testo degli , , e v. in nota al titolo. - Si riporta il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il , reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali". Note all'art. 1: - Si riporta il testo vigente degli e (Nuovo ): "Art.12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell' e . 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e perifefica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento". "Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di propieta', la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione generaie della M.C.T.C. 2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresi', ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. e' tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento". - Si riporta il testo dell' (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della , concernente modifiche al sistema penale): "Art. 8. - Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, puo' disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali puo' essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro. Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonche' alle esigenze di sicurezza della circolazione, puo' disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante e' eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico. Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresi', contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5". - Per il testo dell' , v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell' v. in nota al titolo.

Art. 2.

1. Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1, allorche' accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne e' fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.
2. Delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento, l'organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi e' per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile.
3. Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo a del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprieta' in caso di omissione. La restituzione e' subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.
4. Trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e' curata dal centro di raccolta con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformita' alle tariffe.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli , , , , , e (per l'argomento v. nelle note all'art. 1): "Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. ll prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, puo' vietate la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe. 2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale. 4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati. 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale. 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi. 7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico e' riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le societa' interessati. 8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessita', deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. 9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorita' competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza e' stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. 10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo', con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza. 11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici. 12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento. Se a violazione e' commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. n questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonche' della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromitaottocento. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finche' non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e' da due a sei mesi". "Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2, e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro dei beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea: e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei avori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilita' urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispo sitivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riserva re una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custo dia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e " zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite "A" dall' , pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimi tare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pub blico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ngresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la cir colazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esi genze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le citta' metropolitane le competenze della giunta e del sin daco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o di vieto della circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del paga mento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocen tottantaquattromilaottocento. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e' del paga mento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta e la sanzione stessa e' ap plicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione". "Art. 157 (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). - 1. Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla cir colazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. 2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal com ma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vi cino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. 3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono esse re collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di mar cia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata. 4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' rimanga spa zio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non infe riore a tre metri di larghezza. 5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. 6. Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione. 7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di di scendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. 8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' sog getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento". "Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli). - La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i por tici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita'; d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bor do piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazio ne; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. 2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote: d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano de limitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, non che' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; j) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. 3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano stac cati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. 4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le op portune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e' soggetto alla san zione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventuno miladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento. 6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e sog getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione". "Art. 159 (Rimozione e blocco dei veicoli). - 1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprieta rio della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo; b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3; c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o gra ve intralcio alla circolazione; d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. 2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le carat teristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei traspor ti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione. 3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo sposta mento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto at trezzo non e' consentita ogni qualvolta il veicolo in posizione irregolare co stituisca intralcio o pericolo alla circolazione. 4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 5. Gli organi di polizia possono, altresi', procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l' ". "Art. 175 (Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali). - 1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai vei coli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane princi pali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubbli ci, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnale tica d'inizio e fine. 2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1: a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm(elevato a)3j se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250(elevato a)3j cm se a motore termico; b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa comples siva fino a 1300 kg; c) veicoli non muniti di pneumatici; d) macchine agricole e macchine operatrici; e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o spor gente oltre i limiti consentiti; f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione; g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10; h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione; i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. 3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli ap partenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi au torizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle mac chine operatricigru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali. 4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocita' per l'am missione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane prin cipali di determinate categorie di veicoli. 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordi nanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal tran sito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate catego rie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richieda no. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provve dimento e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quel li appartenenti alle Forze armate il concerto e' realizzato con il Ministro del la difesa. 6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circola re solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza e' consen tito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soc corso. 7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servi zio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato: a) trainare veicoli che non siano rimorchi; b) richiedere o concedere passaggi; c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma, esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario; d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario. 8. Nelle zone attigue alla autostrade o con esse confinanti e' vieta to, anche a chi sia munito di licenza od autorizzazione, svolgere attivita di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attivita' commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse. 9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra perti nenza autostradale e' vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo supe riore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli al berghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente at trezzate. 10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159. 11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei vei coli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei centri di raccolta auto rizzati a norma dell' . Per tali operazioni i predetti organi di polizia pos sono incaricare l'ente proprietario. 12. Il soccorso stradale e la rimozione del veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'en te proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di po lizia. 13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. 14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento, salvo l'applicazione delle norme della . 15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' sog getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocen toquaranta. 17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme". "Art. 215 (Sanzione accessorie della rimozione o blocco del veicolo). - 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa e' operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia tra sportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione acces soria e' indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201. 2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalita' previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il . 3. Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo, questo e' disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco e' fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco e' effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalita' stabilite nel regola mento. Alle dette spese si applica il . 4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale con tenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata ri mozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo puo' essere alie nato o demolito secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione, di custodia e di bloc co. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto. 5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'art. 203". - Per il testo degli , e v. in nota al titolo.

Art. 3.

1. La provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli, ovvero soltanto per le prime due operazioni in caso di vendita ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, nonche' i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle singole tipologie di materiali recuperabili. La tariffa e' determinata, distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di criteri forfettari correlati alla categoria di appartenenza e al valore medio di mercato del veicolo.
2. L'onere finanziario e' posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo e' stato rinvenuto o del concessonario della stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999 Registro n. 3 Interno, foglio n. 71