Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici e dei servizi esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni.
Art. 1.
1. Gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno esclusi dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi sono indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante dei presente regolamento.
2. Nell'ambito degli uffici non compresi nell'allegato di cui al comma 1, sara' garantito il funzionamento degli uffici che sono preposti alle operazioni delle consultazioni generali politiche, referendarie ed europee, nonche' delle consultazioni amministrative e regionali, con ordinanza del dirigente generale della competente direzione generale e dei dirigenti generali degli uffici periferici, secondo le modalita' previste dai contratti collettivi.
3. Per assicurare l'attivita' di diretta collaborazione con il Ministro da parte dei direttori generali e dei direttori degli uffici centrali sono individuate nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento, le unita' organizzative, nonche' le condizioni in presenza delle quali le predette unita' garantiscono il servizio anche nella giornata del sabato con un contingente funzionale minimo di personale e, comunque, non superiore al 30%.
4. Nel predetto allegato 2 sono altresi' individuate le unita' organizzative degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza che assicurano il servizio nella giornata del sabato, con un contingente funzionale minimo di personale e, comunque, non superiore al 30%, per garantire le attivita' di supporto logistico e contabile connesse alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' ".
- Il , reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' ".
- Si trascrive il testo del , convertito dalla , recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica":
"5. Le amministrazioni pubbliche di cui all' , e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, e' stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' , sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessita' di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti".
- La , reca: "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale".
- Il (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamenti", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.