Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237, e' cosi' sostituito:
"Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia e' concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso, la durata del contributo non potra' essere superiore a quarantacinque giorni".
"Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia e' concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso, la durata del contributo non potra' essere superiore a quarantacinque giorni".
Note alle premesse:
- La , per la ratifica della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e' stata pubblicata, unitamente al testo di tale Convenzione, nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 27 agosto 1954.
- Il testo dei e (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente:
"7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilita' iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno e' autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia".
"8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 7".
Il testo dell' , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia e' concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso, la durata del contributo non potra' essere superiore a quarantacinque giorni.
2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla commissione di cui all' .
3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con , dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani".
- Il testo del (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo del (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:
"25. Il parere del Consiglio di stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell' , nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contrattitipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' , si veda in nota alle premesse.