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Regolamento recante le modalita' di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore della Polizia di Stato.

Art. 1.

Requisiti di partecipazione
1. Al concorso annuale per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore, di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come inserito dall'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' ammesso a partecipare il personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di perito tecnico capo ed e' in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
2. A norma dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, il personale con qualifica di perito tecnico capo del ruolo ad esaurimento, in possesso del prescritto titolo di studio, e' ammesso al concorso interno, a partire dal primo concorso cui potra' contestualmente partecipare il personale che, inquadrato nel ruolo dei periti tecnici ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), dell'indicato decreto legislativo, avra' conseguito la qualifica di perito tecnico capo maturando le anzianita' di servizio prescritte dall'articolo 13, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell' , cosi' come inserito dall' , e' il seguente: "Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue: a) nel limite del 50% dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo; b) per il restante 50% dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis. 2. La promozione decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto del Ministro dell'interno". - Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' , e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per il testo dell' vedi nelle note alle premesse. - Il testo del , e' il seguente: "3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 15". - Il testo dell' , e dell' , e e' cosi' formulato: "Art 17. - Le disposizioni del presente capo si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici. 2. (Omissis)". "Art 13. - Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori istituito con il presente decreto conservando, se piu' favorevoli, il trattamento economico in godimento: a)-c) (omissis); d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente. 2.-3. (omissis). 4. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1 ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione minima nella qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni".