Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno e la disciplina dei termini e delle modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti.
Preambolo
Visto il proprio decreto 11 maggio 1995, n. 588, con il quale e' stato adottato il regolamento di disciplina dei termini e delle modalita' del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno;
Considerata la necessita' - fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 - di prevedere la istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di un servizio di controllo interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2113 del 4 marzo 1998;
IL MINISTRO DELL'INTERNO Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' istituito il Servizio di controllo interno del Ministero dell'interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro dell'interno.
2. Il Servizio di cui al comma 1 verifica, nei settori amministrativocontabili e di gestione patrimoniale delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' e il buono andamento dell'azione amministrativa, e accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive ministeriali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il , recante il "Regolamento di disciplina dei termini e delle modalita' del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996.
- Si trascrive il testo dei e , recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' ", come modificato dall' :
"2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".
"8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell' ".
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. Alla direzione del Servizio e' preposto un collegio di tre membri costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto da due prefetti, non preposti ad una direzione generale, e da un terzo componentescelto tra i professori universitari ordinari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonche' tra esperti, particolarmente qualificati, in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. Il collegio dura in carica due anni.
2. Al Servizio e' assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'amministrazione, un apposito contingente di personale. Il Ministro dell'interno puo' altresi' nominare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione particolarmente qualificati, per le esigenze di supporto all'attivita' del collegio di cui al comma 1.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Servizio di controllo interno ha accesso agli atti inerenti ai settori di attivita' oggetto di verifica ed a ogni altro documento amministrativo pertinente e puo' richiedere, anche oralmente, informazioni alle singole strutture amministrative del Ministero dell'interno.
4. Il collegio di cui al comma 1 riferisce almeno semestralmente al Ministro dell'interno sui risultati dell'attivita' svolta dal Servizio. Le relative relazioni sono contestualmente portate a conoscenza del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e dei direttori generali.
Nota all' , con cui e' emanato il "Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994.
Art. 3.
1. Il Ministro dell'interno, su proposta del collegio di cui all'articolo 2, sentito il consiglio di amministrazione, determina annualmente i programmi del Servizio di controllo interno, specificando i relativi parametri di riferimento. Con le stesse modalita' il Ministro puo' aggiornare i programmi nel corso dell'anno.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Ministro dell'interno determina, altresi', i parametri di riferimento dell'attivita' di verifica rimessa allo stesso Ministro ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, all'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 marzo, il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e i direttori generali presentano al Ministro dell'interno una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente dagli uffici di livello dirigenziale dipendenti nei settori esclusi dai programmi del Servizio di controllo interno di cui al comma 1. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' , si rimanda alle note alle premesse.
Art. 4.
1. Restano fermi i compiti di cui agli articoli 5, sesto comma, 13 e 19 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nonche' le attribuzioni dell'Ispettorato generale di amministrazione costituito con decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 1973.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo del e degli e , recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza":
"L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile".
"Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
"Art. 19 (Attribuzioni del Comitato nazionale). - Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.
Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia".
- Si trascrive il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata":
"Art. 1 (Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:
a) dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dall'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
e) dal direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;
f) dal direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive, da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' dell'organismo previsto dall'art. 3.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnicoamministrativa e di segreteria del Consiglio".
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1973, nel contesto della "Ricognizione delle posizioni dirigenziali e delle corrispondenti attribuzioni nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno", istituisce l'Ispettorato generale di amministrazione.
- Per il , si rimanda alle note alle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 marzo 1998
Il Ministro: Napolitano Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998 Registro n. 1 Interno, foglio n. 183