Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
Art. 2.
Concorso pubblico - Bando di concorso
1. Il concorso pubblico e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
b) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie ed i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) il programma delle prove d'esame ed il diario della prova scritta;
g) la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame;
h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni.
3. La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonche' il diario di detta prova sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.