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Regolamento recante modificazione al regolamento concernente la disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato con decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, cosi' come modificato dai decreti ministeriali 21 aprile 1995, n. 164 e 22 gennaio 1997, n. 36, e' aggiunto il seguente comma:
"1- quinquies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti".
Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 17 del citato , come modificato, da ultimo, dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' del personale gia' appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza. 1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potra' essere assegnato un numero di candidati non inferiore a trecento. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, e' composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonche' i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio. 1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso. 1-quater. Per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra si applica la procedura di cui ai commi precedenti. 1-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti. 2. L'attribuzione del nuovo profilo professionale, dell'inerente qualifica funzionale nonche' del relativo trattamento economico viene operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi provinciali. 3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali sara' indicato nei singoli bandi di concorso in conformita' di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per l'attuazione della ".