Regolamento recante le modalita' del concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.
Art. 1.
Nomina a vice sovrintendente
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, con esami finali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' , aggiunto dall' , e' il seguente:
"Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno, per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale e' ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
2. I posti sono conferiti:
a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo;
b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'eta'.
4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell' , le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento del corso e quello dello svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso".
- Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' , e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".