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Modificazioni al regolamento recante norme per le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato, adottato con decreto ministeriale 9 agosto 1982.

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni:
Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato sono fissati in numero di sedici, cosi' suddivisi:
consiglio di amministrazione: quattro rappresentanti tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei dirigenti e a quello dei commissari;
commissione per il personale del ruolo degli ispettori: quattro rappresentanti tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli ispettori;
commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti: quattro rappresentanti, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
commissione per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti: quattro rappresentanti, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti.
Al testo del comma 5 e' aggiunto il seguente periodo: "Le stesse norme si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno alla commissione prevista dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240".
Dopo il comma 5 si aggiunge il seguente:
"I rappresentanti del personale della Polizia di Stato nella commissione per il personale appartenente alla banda musicale sono fissati in numero di quattro, di cui almeno due appartenenti al ruolo degli esecutori".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 9 agosto 1982 e' stato registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 20, foglio n. 25, e pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del 4 ottobre 1982. - L' (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica) e' cosi' formulato: "Art. 44 (Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici). - Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell' . In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva amministrativa. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all' , per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto". - Il testo dell' (Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato) e' il seguente: "Art. 27 (Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato). - 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all' . 2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli esecutori della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982 concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato". - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelli dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' si veda in nota alle premesse.