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Modificazione al regolamento recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza, approvato con decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 1.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
Ritenuto di dover modificare l'art. 19 del regolamento di cui al decreto 4 marzo 1987, n. 145, dettando una nuova disciplina del porto d'armi per gli addetti alla polizia municipale allorquando debbano recarsi a poligoni di tiro a segno fuori del comune ove prestano servizio;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
Sentito il Consiglio di Stato;
E M A N A
il seguente regolamento:
L'art. 19 del regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza, di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purche' muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio e' comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, puo' chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico".