Regolamento per la disciplina delle modalita' di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.
Art. 1.
Ai fini dell'ammontare del reddito complessivo entro il quale viene riconosciuta dai comuni la condizione di indigenza, che fa riferimento a tutti i componenti del nucleo di convivenza di tipo familiare, il limite complessivo di reddito e' stabilito in misura pari a quello previsto per il conseguimento della pensione sociale individuale maggiorato di un importo corrispondente all'ammontare di detta pensione. Per il nucleo di convivenza costituito da due o piu' componenti, per ciascuno di essi, oltre il primo, al limite complessivo di reddito anzidetto va aggiunto un importo pari a due terzi del reddito previsto per il conseguimento della pensione sociale.
Ai fini di cui al primo comma, si ha riguardo alla convivenza che duri da almeno un anno.
Per il riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento ai redditi conseguiti nell'anno precedente, salvo comprovate variazioni intervenute successivamente.
Ai fini di cui al primo comma, si ha riguardo alla convivenza che duri da almeno un anno.
Per il riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento ai redditi conseguiti nell'anno precedente, salvo comprovate variazioni intervenute successivamente.