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Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi.

Art. 1.


L'art. 10 del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e' modificato come segue:

CATEGORIE A E B
Classe 6ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacita' massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori citta', autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

CATEGORIA C
Classe 10ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacita' massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori citta', autostrade, aeroporti ed idroscali civili.
NOTE Nota alle premesse: Il testo dell' , convertito in legge dalla , e recante norme sulla disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, e' il seguente: "Art. 23. - Il Ministro per l'interno e' autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, ". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 10 del D.M. 31 luglio 1934 recante: "Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi" e' il seguente: "Art. 10. - Le classi dei depositi sono le seguenti: Categorie A e B: Classe 1ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacita' totale superiore a 3500 me. (benzina). Classe 2ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacita' totale da 301 a 3500 me. (benzina). Classe 3ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacita' totale da 101 a 300 me. (benzina). Classe 4ª - Depositi con soli serbatoi interrati; capacita' totale da 16 fino a 100 me. (benzina). Classe 5ª - Depositi di capacita' totale da 16 fino a 75 me. di merce imballata (benzina). Classe 6ª - Serbatoi interrati per distributori di benzina, della capacita', nell'abitato, di litri 3500 a 5000, secondo l'ubicazione; di litri 7000 nelle piazze e aree ampie e di litri 25.000 sulle strade fuori citta', autostrade, aeroporti e idroscali civili. Classe 7ª - Depositi di capacita' da 2 a 15 me. di merce imballata (benzina). Categoria C: Classe 8ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacita' totale superiore a 1000 me. (oli combustibili). Classe 9ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacita' totale da 25 a 1000 me. (oli combustibili). Classe 10ª - Serbatoi interrati per distributori di residui distillati per motori, della capacita' fino a litri 8000 nell'abitato, litri 15.000 nelle piazze e nei porti e litri 25.000 nelle strade fuori citta', autostrade, aeroporti e idroscali civili. La capacita' qui contemplata s'intende effettiva, in volume, dei liquidi infiammabili che possono essere contenuti nei serbatoi; cioe' ad esclusione dello spazio vuoto occorrente per la dilatazione dei detti liquidi nei serbatoi, nonche' degli spazi entro i medesimi occupati dall'acqua, dai dispositivi antincendio, dalle tubazioni e per i franchi di dilatazione e di sicurezza. La capacita' effettiva si ottiene, mediamente, dalla capacita' geometrica dei serbatoi, defalcando le percentuali seguenti: 5 per cento per i serbatoi interrati, 10 per cento per quelli fuori terra".