Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. (10G0254)
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le navi passeggeri e ro-ro passeggeri:
a) di classe B esistenti ai fini dell'articolo 3 del presente decreto;
b) di classe B esistenti con piu' di trentasei passeggeri ai fini dell'articolo 4 del presente decreto;
e che effettuano navigazione tra porti nazionali ovvero tra porti nazionali e le isole minori italiane, e, comunque, entro due ore da porti ed ancoraggi sicuri.
e che effettuano navigazione tra porti nazionali ovvero tra porti nazionali e le isole minori italiane, e, comunque, entro due ore da porti ed ancoraggi sicuri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- La , recante «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La , recante «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- Il , recante «Attuazione della , relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della che modifica la », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201.
- Il , recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
- Il , recante: «Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unita' veloci di navigazione nazionale o minore», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1997, n. 210.
- Il , recante «Regolamento recante norme di attuazione delle e relative all'equipaggiamento marittimo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O.
- Si riporta il testo dell' , recante: «Attuazione della relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.:
«Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purche' tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonche', a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilita' di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento».