Regolamento recante l'istituzione dell'Albo delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, in attuazione dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Art. 1.
Istituzione dell'Albo e definizioni
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che di seguito sara' denominata "legge", e' istituito, presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'"Albo delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", in seguito denominato Albo.
2. Il presente decreto si applica alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, di seguito denomi- nate S.F.I.S., di cui all'art. 2 della legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L' (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' cosi' formulato:
"Art. 2. (Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo).
- 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all' .
2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi dell' ;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
d) le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al , convertito, con modificazioni, dalla ".
Note alle premesse:
- Per il testo dell' si veda in nota al titolo.
- Il convertito, con modificazioni, dalla (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1991) reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". Il comma 3 dell'art. 6 di detto decreto cosi' recita: "Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali".
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' si veda in nota al titolo.