Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.
Art. 1.
Centro commerciale all'ingrosso
Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il "centro commerciale all'ingrosso" deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita all'ingrosso non inferiore a 5, inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' (Disciplina del credito agevolato al commercio) e' cosi' formulato:
"Art. 1. - Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalita' ed in attuazione a quanto previsto dagli , e :
1) le societa', le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, le societa' promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;
2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;
3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".
- Si trascrive il (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla , sulla disciplina del credito agevolato al commercio): "Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le societa' promotrici e' fissato in lire 20 miliardi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio".