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Concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987.

Art. 1.

Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, le imprese, individuali e sociali, industriali, commerciali, alberghiere, turistiche, della pesca e dell'acquacoltura aventi meno di trecento dipendenti, nonche' le imprese artigiane:
a) aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, che risultino danneggiati dalle avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987;
b) aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nel comune di Salerno, ovvero nelle zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna, che risultino danneggiati dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio rispettivamente nel mese di novembre 1985 e nei mesi di settembre e di ottobre 1986.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell' e' riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. - Il disciplina il credito agevolato al settore industriale. - Il D.M. 23 luglio 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 28 novembre 1985. - Il testo dell' , e e' riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Per il testo dell' si veda nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.