Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato. Entrata in vigore del decreto: 11-11-1999
Articolo unico
1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3, lettera e), il primo periodo e' sostituito dal seguente: "ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'.";
b) nel comma 3, lettera f), dopo le parole "statali e non statali", tolta la virgola, sono aggiunte le seguenti parole: "e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea,";
c) nel comma 3, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
" g) ai docenti ed agli studenti delle facolta' di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storicoartistico delle facolta' di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso";
" g) ai docenti ed agli studenti delle facolta' di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storicoartistico delle facolta' di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso";
d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
" 6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonche' per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso e' ridotto alla meta'.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6.".
" 6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonche' per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso e' ridotto alla meta'.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il , recante: "Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998.
Note alle premesse:
- La , reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico".
- Il , reca: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' ".
- Si riporta il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La , reca: "Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato".
- La , reca: "Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali".
- Per il titolo del , si veda in nota al titolo.
Nota all'articolo unico:
- Si riporta il testo dell' , come moditicato dal decreto ministeriale qui pubblicato (le modifiche sono evidenziate in corsivo):
"Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1.
Il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato e' autorizzato nei luogh i cui introiti siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nell'anno precedente.
2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato per i biglietti di ingresso, puo' stabilire che in occasione di particolari avvenimenti si acceda liberamente ai luoghi di cui all'art. 1, comma 1.
3. L'ingresso gratuito e' consentito:
a) alle guide turistiche nell'esercizio della propria attivita' professionale, mediante esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente autorita';
b) agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita';
c) al personale del Ministero per i beni culturali e ambientali;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'. I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e non statali e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione, nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;
g) ai docenti ed agli studenti delle facolta' di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storicoartistico delle facolta' di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, da organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici puo' rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato, nonche' individuare - previo parere del comitato per i biglietti di ingresso - categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.
6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonche' per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso e' ridotto alla meta'.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6.".