Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Art. 1.
Indennita' per la custodia dei veicoli a motore
1. Le tabelle per la determinazione dell'indennita' giornaliera per la custodia e per la conservazione, nonche' quella per il traino, il trasporto e il recupero dei veicoli sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonche' a sequestro giudiziario e conservativo, sono fissate secondo le tariffe di seguito riportate, IVA esclusa:
a) custodia in area recintata e scoperta di motoveicoli e ciclomotori:
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 1,68;
2) per il periodo successivo: euro 1,06;
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 1,68;
2) per il periodo successivo: euro 1,06;
b) custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli:
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24;
2) per il periodo successivo: euro 1,39;
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24;
2) per il periodo successivo: euro 1,39;
c) custodia in area recintata e scoperta di autocarri:
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,79;
2) per il periodo successivo: euro 1,79;
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,79;
2) per il periodo successivo: euro 1,79;
d) custodia in luogo chiuso e coperto: l'indennita' determinata in base alle tariffe di cui ai punti a), b) e c) e' aumentata del 25%;
e) traino e trasporto in depositeria:
motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00;
autoveicoli: euro 60,00;
autocarri: euro 80,00;
motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00;
autoveicoli: euro 60,00;
autocarri: euro 80,00;
f) recupero del mezzo:
l'indennita' determinata in base alle tariffe di cui al punto e) e' aumentata del 25%.
l'indennita' determinata in base alle tariffe di cui al punto e) e' aumentata del 25%.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei e (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo degli e ( . (Testo A).):
«Art. 58. (L) Indennita' di custodia. - 1 . Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal , al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione.
2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.».
«Art. 59. (L) Tabelle delle tariffe vigenti. - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' e , sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.».