Regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale ed alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Art. 1.
Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti residenti all'estero
1. Il codice fiscale richiesto dai contribuenti residenti all'estero e' attribuito dall'Agenzia delle entrate anche per il tramite dell'autorita' consolare territorialmente competente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La , recante "Disposizioni in materia di diritti del contribuente" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000.
- Si riporta il testo dell' , recante "Disposizioni in materia di diritti del contribuente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000:
"Art. 14 (Contribuenti non residenti). - 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonche' agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell' , relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo".
- La , recante "Disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.
- Il , il quale reca "Disposizioni in materia di trattamento dei dati particolari da parte di soggetti pubblici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999.
"Art. 62 (Certificazione da parte delle pubbliche amministrazioni). - 1. Secondo quanto previsto dall' , le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche dei propri organi ed uffici, nell'attivita' amministrativa di loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori inclusi nell'elenco pubblico di cui all'art. 8 dello stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.
2. Restano salve le disposizioni del , con riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, in conformita' alle disposizioni dei regolamenti previsti dall' .
3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni".
- Il , recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, e' pubblicato, nella versione originaria, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 17 settembre 1998.
- Il , il quale ha introdotto alcune modifiche al , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000".
- Si riporta il testo dell' , , , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1998, n. 208:
"2. La dichiarazione e' presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall' .
2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis".
- Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, che disciplina le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
- Si riporta il testo dell' e , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302.
"39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze".
- Il , recante: "Disposizioni in materia di attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta di duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria di soggetti estinti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976.
- L' (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.