Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, indetto dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 1.
Gli aspiranti di sesso femminile all'arruolamento nella Guardia di finanza mediante il concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, devono essere di eta' non superiore a 35 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale limite di eta' si intende gia' comprensivo dell'elevazione prevista dallo stesso comma per le prime immissioni di personale femminile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La , reca: "Delega al Governo, per l'istituzione del servizio militare volontario femminile".
- Il testo dell'art. 1, comma 8, e' il seguente:
"8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di eta' previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonche' limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal , ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalita' di cui all' , in quanto applicabili".
- La , reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione".
Note alle premesse:
- La , reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza".
- La , reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il , concerne: "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell' ".
- Il testo dell' , e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione".
- Il testo dell' e (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie ai competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Per il testo dell' , si vedono le note al titolo.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' , si vedono le note al titolo.