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Regolamento concernente le modalita' di partecipazione delle regioni, delle province e dei comuni all'attivita di controllo e rettifica delle dichiarazioni, all'attivita' di accertamento e di riscossione, nonche' del relativo contenzioso dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1.

1. E' istituita, presso ciascuna direzione regionale delle entrate e presso le direzioni delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano, una commissione paritetica per la stesura di programmi di accertamento in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. La commissione paritetica di cui al comma 1 predispone specifici programmi di accertamento per gli uffici dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto delle peculiarita' della realta' economica territoriale e degli obiettivi strategici definiti dal Ministero delle finanze.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, la commissione paritetica si avvale anche degli elementi e delle notizie utili, nonche' delle osservazioni e delle proposte, che le province ed i comuni possono segnalare e formulare ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell' (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali): "Art. 25 (Disciplina temporanea). - 1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attivita' di controllo e rettifica della dichiarazione per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del . 2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attivita' di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalita' di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al , da emanare a norma dell' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento". Note alle premesse: - Per il titolo del , vedasi in nota al titolo. - Per il testo dell' , vedasi in nota al titolo. - Si riporta il testo dell' e : "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono toccare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Per il testo dell' , vedasi in nota al titolo.