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Regolamento recante modalita' con cui i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi possono prestare garanzie a favore delle piccole e medie imprese che richiedono rimborsi IVA e imposte dirette.

Art. 1.

1. Sono ammessi a prestare le garanzie previste dall'articolo 38- bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono l'attivita' indicata dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Possono fruire delle garanzie prestate dai confidi le piccole e medie imprese consorziate, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997, per ottenere rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi.
3. La garanzia prestata dai confidi concerne anche i crediti relativi ad annualita' precedenti a quella cui si riferisce il rimborso, accertati o comunque richiesti nel periodo di validita' della garanzia stessa.
4. La garanzia e' prestata contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, con le modalita' e nel rispetto di criteri di solvibilita' indicati nel presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' , recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303 - supplemento ordinario n. 233: "134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: da a) a l) (Omissis); i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facolta' per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita' della somma da rimborsare e alla solvibilita' del contribuente. Sono altresi' disciplinate le modalita' con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;". - Il , recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149, e 151, e 161, , , , ed ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1998. - Si riporta il testo dell' , recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 - supplemento ordinario n. 1: "Art. 38-bis. I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante a termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all' , iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall' , con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all' della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal 1 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalita' stabilite dall' , e dai relativi regolamenti di attuazione. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni: a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno cinque anni; b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire; c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a norma dell' , attestante che: 1) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non puo' eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente". - Si riporta il testo dell' , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997), come modificato dall' (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1998), nonche' dall' (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre l998): "4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con . La garanzia e' prestata ai sensi dell' ". - Si riporta il testo dell' , recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991 - supplemento ordinario n. 60: "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il migliorarmento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate". - Si riporta il testo dell' recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993 - Supplemento ordinario n. 92: "4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli e , sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo: essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del , convertito, con modificazioni, dalla . L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari". - Il testo dell'art. 106, del sopra citato , e' il seguente: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura". - Si riporta il testo dell' e recante: "DiscipIina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, come modificato dall' : "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro; quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte del conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all' : - Per l' , si veda nelle note alle premesse. - Per l' , si veda nelle note alle premesse. - Per l' , si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, recante: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997. - Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, recante: "Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1997.