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Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui gia' fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto cosi' fissati:
a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale.
2. Gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue.
3. I titolari delle concessioni in corso sono tenuti, conseguentemente, ad integrare le cauzioni gia' versate, in modo da raggiungere almeno la meta' di un'annualita' del canone dopo l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La , di conversione in legge, con modificazioni, del , reca: "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti". Si riporta qui di seguito il testo del comma 5 dell'art. 12: "5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori al 1 gennaio 1982 o da atti o situazione di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, ne' ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della del , convertito, con modificazioni, dalla ". - La , di conversione in legge, con modificazioni, del , reca: "Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali". Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 16: "Art. 16. - 1. I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue. 2. I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978". - La , di conversione in legge, con modificazioni, del , reca: "Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato". Si riporta qui di seguito il testo del comma 2 dell'art. 5: "2. Nel , convertito, con modificazioni, dalla , dopo le parole ''del demanio o del patrimonio'' sono aggiunte le seguenti: ''indisponibile e''". - Il decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1990 reca: "Rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato". Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, che vengono pertanto fissati, rispettivamente, in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche' in L. 60 ed in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale. 2. L'importo annuo di tali canoni non puo' essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni". - La , reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo del comma 3 dell'art. 17 e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all' , reca: "Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali". Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Art. 10. - I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con , e successive modificazioni, sono cosi' fissati: a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua; b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta o bocca tassata, per ogni ettaro L. 640; c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000; d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua; e) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonche' le esenzioni attualmente vigenti. Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni. Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni gia' versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la meta' di una annualita' del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione".