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Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli.

Art. 1.

Ambito di applicazione dell'imposta
1. Con effetto dal 1 gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e' tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Tale imposta e' applicata, senza alcuna detrazione, sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La , concernente "Provvedimenti per la ippicoltura" reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi. - Il , recante "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro. - Il , reca "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del , sulla disciplina delle attivita' di gioco". Il testo dell'art. 56, comma secondo, e' il seguente: "E' in facolta' tuttavia del Ministero delle finanze di incaricare dell'accertamento e della riscossione della tassa di cui sopra, la Societa' italiana degli autori ed editori, con la quale, all'uopo, sara' stipulata una apposita convenzione da parte del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - sentito il Ministero del tesoro". - La , sulla "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal " detta la disciplina relativa alla tassa prevista dall' , che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici. - Il , concernente l'"Imposta sugli spettacoli" stabilisce, fra l'altro, che sono soggetti all'imposta, gli spettacoli e le scommesse accettate in occasione di qualsiasi gara o competizione. - Il D.M. 11 aprile 1988 recante "Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Societa' italiana degli autori ed editori per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi" affida alla SIAE, per il periodo di un decennio, dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, i servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi. - La , reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 3 e' il seguente: "81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al , si applica l'imposta unica di cui alla , e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999. 82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' , sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica". - L' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Nota all' recante: "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n, 496, si veda quanto riportato nelle note alle premesse.