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Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente l'importazione dei semi oleosi per usi diversi dalla disoleazione.

Art. 1.

L'art. 10 del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 e' sostituito dal seguente:
"1. I semi oleosi nonche' i panelli e le farine di estrazione di semi oleosi contenenti il 7% o piu' di olio, importati dall'estero, non sono soggetti, se destinati ad usi diversi dalla disoleazione, all'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.
2. L'esenzione e' subordinata alla presentazione alla dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, di apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio attestante l'attivita' svolta dall'importatore.
3. Se l'importatore e' un istituto zootecnico od un allevatore di bestiame, singolo od associato, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure, se trattasi di organismo a carattere nazionale, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Il trasporto, dalla dogana alle rispettive destinazioni, dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di estrazione dei semi oleosi contenenti il 7% o piu' di olio, importati dall'estero e destinati ad uso diverso dalla disoleazione, e' soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento.
5. L'importazione dei prodotti di cui al precedente comma e' obbligato a presentare, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino della bolletta di accompagnamento al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale provvedera' al successivo inoltro del riscontrino stesso alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19; l'importatore deve, altresi', riportare in un apposito registro, vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, i quantitativi del prodotto importato e degli estremi della relativa bolletta di accompagnamento.
6. E' obbligato alla tenuta del registro anche l'importatore non utilizzatore il quale deve riportare sul predetto registro, i quantitativi del prodotto importato, le partite spedite ed i nominativi degli acquirenti del prodotto, ed inoltre deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino delle bollette di accompagnamento unitamente ad un elenco delle partite spedite con i nominativi dei destinatari del prodotto. Il predetto ufficio tecnico provvedera' al successivo inoltro del riscontrino alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19, e provvedera' altresi' a segnalare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, le partite di prodotto inviate ai suddetti destinatari.
7. Per il trasferimento agli utilizzatori finali il prodotto deve essere scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
8. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dispone, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, saltuari accertamenti in ordine alla destinazione dei prodotti importati".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il D.M. 18 dicembre 1975 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 27 dicembre 1975. Note alle premesse: - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 4. - Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalita' di accertamento e liquidazione del tributo, all'aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonche' ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati: il , convertito nella , concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili; il , convertito, con modificazioni, nella , concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi; il , contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del , convertito, con modificazioni, nella , contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi; la , concernente l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina; l' , concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare. Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro". - Per il D.M. 18 dicembre 1975 si veda la nota al titolo. - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all' istituisce il documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Roma, 24 febbraio 1990 Il Ministro: FORMICA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990 Registro n. 9 Finanze, foglio n. 281