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Modifiche al Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari. (10G0158)

Art. 1.

Modifiche regolamentari
1. Il regolamento adottato con decreto 11 novembre 1998, n. 472, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' cosi' modificato:
a) Il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari»;
b) al primo capoverso delle premesse le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;
c) all'articolo 1, comma 1, le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;
d) all'articolo 1, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato.»;
e) all'articolo 1, comma 3, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo")»;
f) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Situazioni impeditive). - 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma l , lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
6. L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.
7. L'Organismo, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro i termini e secondo le modalita' dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo.
8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.
9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni»;
g) all'articolo 3, comma 1, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo»;
h) in tutto l'articolo 3, comma 2, le parole «dalla CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Organismo»;
i) all'articolo 3, comma 3, le parole «dalla CONSOB» sono sostituite dalle seguenti «dall'Organismo»;
j) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
k) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «servizi di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «servizi e attivita' di investimento»;
l) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) funzionario di impresa di investimento o di societa' di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attivita' di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attivita' di investimento o dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei e (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli e ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.: «4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.». - Il - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari - e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1999, e modificato con decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000). - La - Inizio di operativita' dell'Organismo di cui all' , ed entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Libro VIII, parti II e III, del regolamento adottato con - e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2008. - Si riporta il testo dei e (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4 del decreto ministeirale 11 novembre 1998, n. 472 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari), come modificato dal presente regolamento: «Art. 1 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Non possono essere iscritti all'Albo unico dei promotori finanziari, di cui all' (di seguito "Albo"), coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall' ; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della , o della , e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del e nel ; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo").». «Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - 1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi', superare una prova valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalita' stabilite dall'Organismo medesimo. 3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2, coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4.». «Art. 4 (Criteri valutativi della esperienza professionale). - 1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari e' consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attivita': a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze; b) negoziatore, abilitato ai sensi dell' ; c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi e attivita' di investimento previsti dal , o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi e attivita' di investimento, ovvero responsabile del controllo interno; d) funzionario di impresa di investimento o di societa' di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attivita' di investimento previsti dal o all'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attivita' di investimento o dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno. 2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni. 3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento. 4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo' essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.».