Regolamento di integrazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza.
Art. 1.
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 e' di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell' (Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell' ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2003, n. 46, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 5 (Istruttoria delle proposte). - 1. Le proposte di conferimento delle ricompense sono formulate, specificandone la tipologia, dalle autorita' le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti, e precisamente:
a) dal Comandante generale della Guardia di finanza;
b) dai comandanti di corpo, per il tramite gerarchico, da cui dipendono i militari della Guardia di finanza autori degli atti ed attivita' meritorie;
c) sempre per il tramite gerarchico, dai comandanti territoriali aventi giurisdizione sui luoghi dove si sono verificati i fatti o hanno avuto svolgimento le attivita' meritorie compiute da personale di altra Forza armata o di Polizia nonche' da civili;
d) dai comandanti di corpo o dall'autorita' militare in grado piu' elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorita' consolare, per gli atti e le attivita' compiute all'estero.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono istruite dal Comando generale che le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze corredate del parere della commissione di cui all'art. 6, entro sei mesi a partire dalla data alla quale e' riconducibile la definizione dell'evento a cui si riferisce la proposta.
3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria ai sensi dell'art. 2, si prescinde dal termine di cui al comma 2. Per tutte le altre situazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 decorre dall'entrata in vigore dello stesso. Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 e' di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' e (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' , come modificato dal presente regolamento, si veda nella nota al titolo.