Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.
Art. 1.
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni previste nell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, nel presente decreto si intende per:
a) "consumatori": i clienti persone fisiche che effettuano o ricevono bonifici transfrontalieri per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) "organo decidente": l'organo preposto alla soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' ), e' il seguente:
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli , e e , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
- Il testo del (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' (per l'oggetto si fa rinvio alle premesse) e' il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intende per:
a) "direttiva , la sui bonifici transfrontalieri;
b) "banca , l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria prevista dall' ;
c) "altro ente , ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attivita' effettua bonifici transfrontalieri;
d) "ente , una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;
e) "ente intermediario , l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;
f) "cliente a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;
g) "cause di forza maggiore , circostanze anormali e imprevedibili, esterne ai soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;
h) "giorno lavorativo bancario , un giorno di operativita' delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;
i) "bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;
j) "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facolta' di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;
k) "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;
l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;
m) "beneficiario , la persona fisica o giuridica a favore della quale e messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;
n) "interesse legale , il tasso di interesse previsto dall' ;
o) "data di accettazione , la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.".
- Il testo del comma 1, dell'art. 8, del citato e' il seguente:
"1. A fronte dell'esecuzione delle operazioni di bonifico transfrontaliero gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, assicurano adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie tra l'ordinante o il beneficiario e gli enti medesimi.".