Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni e le competenze territoriali dei sottoelencati uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono trasferiti all'ufficio a fianco di ciascuno indicato:
a) ufficio di leva di Imperia all'ufficio di leva di Savona;
b) ufficio di leva di Portoferraio all'ufficio di leva di Livorno;
c) ufficio di leva di Castellammare di Stabia all'ufficio di leva di Napoli;
d) ufficio di leva di Torre del Greco all'ufficio di leva di Napoli;
e) ufficio di leva di Rimini all'ufficio di leva di Ravenna;
f) ufficio di leva di Chioggia all'ufficio di leva di Venezia;
g) ufficio di leva di Monfalcone all'ufficio di leva di Trieste.
2. Presso i sopraindicati uffici soppressi verra' mantenuto aperto uno "sportello" per le esigenze dell'utenza locale.
Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 1995
Il Ministro: CORCIONE
Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 301
Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 1995
Il Ministro: CORCIONE
Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 301
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La reca norme sugli organi del servizio della leva militare. Il relativo art. 5 sostituisce l' (di cui appresso) con il seguente:
"Art. 41. - Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".
- Il reca norme sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
- La reca nuove norme per il servizio di leva.
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.