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Regolamento recante modificazioni al regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito di comandi ed enti dell'Aeronautica militare e che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica, adottato con decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

Art. 1.

1. La lettera c. dell'art. 3 del regolamento citato in premessa, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1981, e' sostituita dalla seguente:
" c. i comandi di regione aerea per i comandi ed enti dislocati nell'area di competenza nell'ambito della quale si sono verificati gli eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del regolamento annesso al D.M. 18 dicembre 1981, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 3 (Autorita' competenti ad ordinare l'inchiesta sommaria). - Le autorita' competenti ad ordinare l'inchiesta sommaria sono: a. lo stato maggiore dell'Aeronautica militare, quando gli incidenti, gli infortuni e gli eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza avvengono: durante esercitazioni NATO o interforze; nell'ambito dei comandi o delle scuole direttamente dipendenti; b. lo stato maggiore dell'Aeronautica o l'ufficio del segretario generale a seconda della dipendenza degli enti presso i quali si verificano gli incidenti allorche' i medesimi avvengano nall'ambito interforze; c. i comandi di regione aerea per i comandi ed enti dislocati nell'area di competenza nell'ambito della quale si sono verificati gli eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza".