N NORME. red.it

Regolamento recante norme in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.

Art. 1.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1934 con il quale sono state approvate le condizioni generali d'oneri per la confezione e riparazione a tariffa del vestiario e delle calzature dei sottufficiali e della truppa;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 23 del testo unico approvato con e' cosi' formulato: "Art. 23. - Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati. Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformita' dei predetti capitolati, non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato. Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti: lire 240.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica; lire 120.000.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata; lire 60.000.000, se da concludersi per trattativa privata". - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 6. - 1. I regolamenti che disciplinano l'attivita', anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1. 2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati: a) per semplificare l'attivita' contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato; b) per tener conto della specificita' del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento".