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Regolamento recante norme sull'istituzione del consiglio di leva e dell'ufficio di leva di Verona.

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono istituiti il consiglio e l'ufficio di leva di Verona, con competenza territoriale sulla provincia di Verona.
2. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva sono rideterminati nella tabella allegata che sostituisce quella in allegato alla legge 31 gennaio 1992, n. 64.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' (Norme sugli organi del servizio della leva militare) sostituisce l' (per il titolo v. appresso) con il seguente: "Art. 41. - 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio". - Il reca: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica". - La reca nuove norme per il servizio di leva. - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all' reca norme sugli organi del servizio della leva militare.