Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni.
Art. 1.
Modalita'
1. Prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti attraverso le interfacce offerte in Italia, gli operatori di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, mettono tempestivamente a disposizione degli interessati copia su supporto cartaceo delle specifiche tecniche delle interfacce stesse con i contenuti indicati dal comma 4 del predetto articolo 4 e le pubblicano sul proprio sito internet.
2. Gli operatori trasmettono nel contempo al Ministero delle comunicazioni il testo delle specifiche di cui al comma 1.
3. Le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2 sono seguite in caso di aggiornamento delle interfacce.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' , recante: "Attuazione della riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'", e' il seguente:
"2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi da interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione.
Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell' , sono disciplinate le modalita' con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce nonche' i relativi aggiornamenti.".
- Il testo dell' e , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' , recante: "Attuazione della riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si vedano note alle premesse.
- Il testo dell' e , e' il seguente:
"3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:
a) i gestori diretti, cioe' gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possano essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio;
c) i gestori indirettamente connessi, cioe' quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete;
d) i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o piu' apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete.
4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in particolare le specifiche:
a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate;
b) contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'art. 3; le specifiche devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti sulle modalita' di verifica della conformita' dei terminali ai requisiti di cui all'art. 3;
c) sono disponibili anche in formato elettronico".