Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Art. 1.
Beneficiari e ripartizione delle somme stanziate
1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, di seguito denominata "la legge", i soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1 settembre 1999.
2. Le somme stanziate dall'articolo 23, comma 3, della legge, nel limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi per l'anno 2002, sono attribuite agli aventi titolo quale contributo alle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
3. Il contributo per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive e' attribuito nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento degli impianti televisivi.
4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti e' attribuito per le seguenti categorie di interventi:
a) azioni di risanamento degli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001;
b) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento per liberazione delle bande di frequenze attribuite al servizio UMTS - IMT 2000;
c) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri.
5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono erogati agli aventi titolo, in misura ((non superiore all'80 per cento)) delle spese sostenute debitamente documentate. La percentuale e' fissata in misura uguale per tutti i richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme annualmente stanziate, la percentuale stessa e' ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento.