Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale.
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:
a) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio postale universale che si consegue sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato;
b) "autorizzazione generale ad effetto immediato", un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio universale che si consegue contestualmente alla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' , recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998" e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma l.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3) - 96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
- 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la .
- 97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio".
- Si riporta il testo degli e , recante: "Attuazione della concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio":
"Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1.
L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal , convertito, con modificazioni dalla ;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;
e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;
g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discrimi-natorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;
i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni iingole rientranti nel servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti".
"Art. 6 (Autorizzazione generale). - 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad autorizzazione generale dell'autorita' di regolamentazione.
2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui e' possibile avviare l'attivita' contestualmente all'invio all'autorita' di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorita' di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi".
- L' , recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".