Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
Art. 1.
1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli allegati 1 e 2 al regolamento ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.