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Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454.

Art. 1.

1. Le tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il , concernente: "Regolamento di attuazione degli e , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1994, n. 168. - Il comma 2 dell'art. 11 del citato decreto n. 454 del 1994, recita: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie". - Il , concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994. - Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1999. - Il comma 3, dell'art. 1 del citato decreto n. 454 del 1994 recita: "I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun provvedimento dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge". - Il , reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" recita: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorita' sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' ". - La , recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 3, dell'art. 1 del citato si veda nelle note alle premesse.