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Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilita' e di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 1.

Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, fissa la disciplina relativa al finanziamento agevolato delle spese derivanti dalla realizzazione:
a) di studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo e' costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;
b) di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilita', collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all'estero.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il , recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell' , e dell' , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998. Si riporta il testo del comma 5, lettere a) e b) dell'art. 22 del suddetto D.Lgs.: "5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell' : a) nei limiti del 60 per cento dell'importo le spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera; b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di prefattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero". Note alle premesse: - Per il testo dell' , vedasi in note al titolo. - La (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L. - La , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 3: "Art. 3. - 1. Le disponibilita' finanziarie di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali. 2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del , convertito, con modificazioni, dalla , le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento. 3. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le modalita' ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento deliberera' il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato , convertito, con modificazioni, dalla ". - Il , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1981, n. 147, convertito in legge con modificazioni, dalla , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1981, n. 206. Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 2: "Art. 2. - 1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all' , in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee. 2. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede: b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri; c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal direttore generale dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato. 3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all' . Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. 4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. 5. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1986". - Il , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 novembre 1999, n. 280. - Si riporta il testo dell' (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirtto d'accesso ai documenti amministrativi): "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalita', cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - Si riporta il testo dell' (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell' , e dell' ): "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla , al , convertito, con modificazioni, dalla , alla , alla della , viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla , viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a. 2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti, per la gestione dei medesimi interventi. 3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalla legge di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti. 4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvedere al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1. 5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. 7. Il Comitato di cui al , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2. 8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli e , entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest S.p.a. della gestione degli interventi indicati al comma 1". - Si riporta il testo dell'art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., in data 16 ottobre 1998. "Art. 2. - 1. L'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa e trasferiti alla Simest S.p.a. ai sensi dell' , e' affidata ad un Comitato istituito presso la Simest S.p.a. composto da due dirigenti del Ministero del commercio con l'estero, di cui uno con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentate designato dalle regioni, da un rappresentante designato dell'Associazione bancaria italiana. Per l'esame degli interventi di cui alla , il Comitato sara' integrato, di volta in volta, da un membro designato dalle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate alle singole iniziative oggetto di esame da parte del comitato. Alle riunioni del Comitato possono assistere i membri del Collegio sindacale della Simest S.p.a., nonche' dirigenti della Simest S.p.a. autorizzati dal Comitato. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero sono nominati i componenti del Comitato e sono, altresi', fissati i compensi loro spettanti. 2. Il Comitato, in osservanza della , stabilisce le condizioni, i criteri, le modalita' e le direttive per gli interventi ai sensi della normativa vigente e delle successive modifiche o integrazioni della stessa nell'ambito della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo stabilite con delibera del CIPE ai sensi dell' , e delle condizioni, modalita' e tempi della concessione dei contributi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attivita': delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni e le eventuali modifiche delle stesse; delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie, alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonche' all'avvio di azioni giudiziarie; delibera su questioni di carattere generale e approva le circolari operative che disciplinano le modalita' per la concessione delle agevolazioni; approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme di legge ed in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, ai sensi dell' , il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle leggi citate in premessa. Il progetto di piano previsionale viene successivamente trasmesso al Ministero del commercio con l'estero, a cura della segreteria del Comitato; approva annualmente la situazione delle disponibilita', degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo, alla data del 31 dicembre precedente, nonche' la loro rendicontazione; delibera in ordine al documento di cui al successivo art. 4, comma 6, della presente Convenzione; 4. Nel corso delle prime riunioni il Comitato recepisce e, eventualmente, modifica le vigenti delibere generali e circolari operative che disciplinano le modalita' di concessione delle agevolazioni previste dalle leggi di cui alle premesse, che continuano ad avere vigore in via provvisoria". - Si riporta il testo dell' : "6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita' e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5". - Il , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227. - Si riporta il testo dell' : "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Il testo dell' , e' riportato nelle note alle premesse.