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Modifica al regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474.

Art. 1.

1. La lettera b) dell'articolo 9 del decreto del Ministro del commercio con l'estero dell'11 novembre 1997, regolamento recante approvazione dello statuto del-l'Istituto nazionale per il commercio estero, n. 474, e' sostituita dalla seguente:
"b) rende parere obbligatorio non vincolante sulle proposte di piano annuale, nonche' sugli adattamenti infrannuali del medesimo e verifica l'attuazione del piano stesso. Eventuali modifiche non incidenti sui principali obiettivi e fabbisogni del piano, che non siano in contrasto con le direttive ministeriali per la programmazione dell'attivita' dell'ICE, possono essere assunte, per motivi di comprovata urgenza, e devono essere comunicate al Comitato entro trenta giorni dalla data di adozione delle relative delibere".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli e , recante: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72: "Art. 1 (Natura). - 1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' un ente pubblico non economico ed e' retto dalla presente legge, nonche' da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell' . 2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge". Art. 12 (Norme transitorie e finali). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al , convertito, con modificazioni, dalla . 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale,delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'art. 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il . Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonche' della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessita' di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporra' al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilita', secondo quanto previsto dal , e successive modificaioni e integrazioni. 3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attivita' di cui all'art. 7, l'attivita' dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della . I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste. 4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge". - Il concernente: "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1998, n. 7. - L'art. 7, comma 2, della citata , cosi' recita: "2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, comprensive delle proposte di attivita' degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attivita' dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonche' il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attivita'. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle proposte di attivita' formulate dagli altri oggetti pubblici operanti nel territorio". - Si riporta il testo dell' , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto: "Art. 9 (Comitato consultivo). - 1. Il comitato consultivo: a) esprime al Ministro del commercio con l'estero il parere di cui all'art. 7, comma 1, della legge, sulle direttive di massima per la programmazione dell'attivita' dell'Istituto per l'anno successivo; b) rende parere obbligatorio non vincolante sulle proposte di piano annuale, nonche' sugli adattamenti infrannuali del medesimo e verifica l'attuazione del piano stesso. Eventuali modifiche non incidenti sui principali obiettivi e fabbisogni del piano, che non siano in contrasto con le direttive ministeriali per la programmazione dell'attivita' dell'ICE, possono essere assunte, per motivi di comprovata urgenza, e devono essere comunicate al comitato entro trenta giorni dalla data di adozione delle relative delibere; c) esprime di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge, pareri e proposte non vincolanti sull'indirizzo generale delle attivita' dell'ICE, nonche' sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione; d) delibera il regolamento per il suo funzionamento. 2. Il comitato e' presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. La delega puo' essere conferita a soggetti che facciano parte del comitato o dell'amministrazione vigilante. 3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale dell'Istituto hanno facolta' di partecipare alle sedute del comitato consultivo, ovvero partecipano alle sedute su richiesta del comitato stesso. 4. Le sedute del comitato consultivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti nominati. Le delibere sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti".