Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.
Art. 1.
Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia
1. L'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (di seguito: albo, camera) istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge del 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, contiene le informazioni, comunicabili a chiunque ne faccia richiesta, su:
denominazione;
data di costituzione;
sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione; data di iscrizione all'albo;
data di estinzione della camera o di revoca dell'iscrizione all'albo;
nominativi e funzioni degli amministratori;
servizi alle imprese.
denominazione;
data di costituzione;
sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione; data di iscrizione all'albo;
data di estinzione della camera o di revoca dell'iscrizione all'albo;
nominativi e funzioni degli amministratori;
servizi alle imprese.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La , concernente "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7. Si riporta il testo dell'art. 22:
"Art. 22 (Uso della denominazione camera di commercio).
- 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla , ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con .
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori".
- Il , recante "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1995, n. 218. Si riporta il testo dell'art. 3-quater:
"Art. 3-quater. - 1. Al , le parole "siano iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritte".
2. Il termine previsto dal , e' nuovamente stabilito al 30 giugno 1996".
- La , di conversione del , sopra citato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1995, n. 269.
- Il , concernente "Regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1996, n. 222".
- La , reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del vigente art. 17, comma 3:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all' :
- L' , e' citato alle note premesse.
- L' , e' citato nelle note premesse.
- Il , e' pubblicato sotto forma di comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1986.