Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 95.
Art. 1.
Modifica dell'organizzazione del servizio
di controllo interno
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di altri due scelti tra i dirigenti di seconda fascia dello stesso ruolo unico. I dirigenti assegnati al collegio di cui al presente comma svolgono esclusivamente le attivita' inerenti al servizio di controllo interno.
2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si provvede, altresi', ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti di seconda fascia fino ad un massimo di tre unita', di cinque unita' di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unita' con qualifica non superiore alla quinta.".
" 1. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di altri due scelti tra i dirigenti di seconda fascia dello stesso ruolo unico. I dirigenti assegnati al collegio di cui al presente comma svolgono esclusivamente le attivita' inerenti al servizio di controllo interno.
2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si provvede, altresi', ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti di seconda fascia fino ad un massimo di tre unita', di cinque unita' di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unita' con qualifica non superiore alla quinta.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell' e , citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente regolamento:
"Art. 3 (Organizzazione del servizio). - 1. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato Collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro del Commercio con l'estero e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia di cui all' , e di altri due scelti tra i dirigenti di seconda fascia dello stesso ruolo unico. I dirigenti assegnati al Collegio di cui al presente comma svolgono esclusivamente le attivita' inerenti al servizio di controllo interno.
2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si provvede, altresi', ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti di seconda fascia fino ad un massimo di tre unita', di cinque unita' di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unita' con qualifica non inferiore alla quinta".
- Si riporta il testo dell' , citato nelle note alle premesse:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce.
La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell' , sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica, nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea".