Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.
Art. 1.
1. Le esportazioni ed il transito dei prodotti e delle tecnologie sottoposti al controllo dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 - di seguito indicata come "la legge" - sono soggetti a controllo successivo secondo i termini e le modalita' di seguito specificati.
2. Il controllo successivo e' effettuato sulla base di riscontri documentali e di controlli ispettivi presso la sede dell'importatore straniero allo scopo di accertare la effettiva destinazione finale e l'effettivo uso civile previsti nelle autorizzazioni specifiche rilasciate agli operatori.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La reca norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia. L'art. 10 di detta legge concerne l'obbligo per gli esportatori di comprovare l'arrivo a destino nonche' l'utilizzazione civile. L'art. 16 della medesima legge concerne l'obbligo di trasmissione alle Camere dei decreti prima della pubblicazione.
- La concerne la trasparenza del procedimento amministrativo ed il diritto degli operatori di accedere ai documenti amministrativi.
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della citata concerne i principi generali cui sono subordinati l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie sensibili.