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Regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci.

Art. 1.

Regime delle importazioni e delle esportazioni
1. L'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, puo' essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese.
3. Possono essere altresi' assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.