Modificazioni al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci.
Art. 1.
1. Sono liberalizzate le importazioni dal Giappone (zona C) di tutti i prodotti di cui all'unito elenco (allegato 1). Le importazioni dei prodotti di cui alle V.D. 5001.0000: Bozzoli di bachi da seta; 5002.0000: Seta greggia (non torta) e 5006.00: Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto, sono liberalizzate anche dai Paesi terzi (zona A 3).
2. L'allegato 2 al decreto ministeriale del 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime d'importazione, e' modificato con la cancellazione del simbolo A (che indica la necessita' di autorizzazione ministeriale particolare), apposto, in corrispondenza della zona C, per i prodotti e le posizioni della nomenclatura armonizzata, indicati all'allegato al presente regolamento, nonche' con la cancellazione del simbolo A, in corrispondenza anche della zona A 3, per i prodotti di cui alle voci doganali 5001.0000, 5002.0000 e 5006.00.
3. Non saranno ripartiti i contingenti dei prodotti contemplati al decreto ministeriale dell'11 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, liberalizzati con il presente regolamento.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
Il regolamento CEE n. 288/82 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle comunita' europee n. L 35 del 9 febbraio 1982.