Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.
Art. 1.
L'art. 47 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Importazione ed esportazione di banconote italiane da parte di "residenti" e di "non residenti"). - L'importazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti e' consentita per l'importo illimitato.
Nel caso di importazione di banconote per valori superiori a Lit. 500.000, se al seguito di residenti, e di Lit. 5.000.000, se al seguito di non residenti, ai portatori puo' essere richiesto di indicare l'origine e/o l'utilizzazione cui dette banconote sono destinate in Italia.
Ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione delle banconote stesse nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio, ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale. L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati non residenti quando intendono utilizzare le banconote italiane per il regolamento di operazioni autorizzate.
L'attestazione doganale (Mod. V2) deve essere resa inefficace dalle banche secondo i criteri di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto, nel caso di utilizzo delle banconote per il regolamento di operazioni autorizzate, ovvero ritirata dalle dogane nel caso di utilizzo per la riesportazione delle banconote.
L'importazione delle banconote italiane e' consentita per importo illimitato con invio da corrispondenti bancari direttamente alle banche abilitate per l'accreditamento nei conti capitale di cui all'art. 76, osservate le modalita' stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.
L'esportazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti e' consentita fino a Lit. 500.000 a persona, in qualunque taglio, ferma restando la possibilita' di riesportare banconote italiane per importi superiori, sempreche' la relativa importazione risulti comprovata secondo quanto stabilito dal precedente comma terzo.
Le banche abilitate, osservate le modalita' stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono inviare banconote italiane a banche non residenti che le abbiano:
a) acquistate contro lire di conto estero o valuta di conto valutario;
b) richieste in cambio di biglietti di taglio diverso ovvero in sostituzione di biglietti deteriorati dello stesso taglio".
"Art. 47 (Importazione ed esportazione di banconote italiane da parte di "residenti" e di "non residenti"). - L'importazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti e' consentita per l'importo illimitato.
Nel caso di importazione di banconote per valori superiori a Lit. 500.000, se al seguito di residenti, e di Lit. 5.000.000, se al seguito di non residenti, ai portatori puo' essere richiesto di indicare l'origine e/o l'utilizzazione cui dette banconote sono destinate in Italia.
Ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione delle banconote stesse nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio, ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale. L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati non residenti quando intendono utilizzare le banconote italiane per il regolamento di operazioni autorizzate.
L'attestazione doganale (Mod. V2) deve essere resa inefficace dalle banche secondo i criteri di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto, nel caso di utilizzo delle banconote per il regolamento di operazioni autorizzate, ovvero ritirata dalle dogane nel caso di utilizzo per la riesportazione delle banconote.
L'importazione delle banconote italiane e' consentita per importo illimitato con invio da corrispondenti bancari direttamente alle banche abilitate per l'accreditamento nei conti capitale di cui all'art. 76, osservate le modalita' stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.
L'esportazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti e' consentita fino a Lit. 500.000 a persona, in qualunque taglio, ferma restando la possibilita' di riesportare banconote italiane per importi superiori, sempreche' la relativa importazione risulti comprovata secondo quanto stabilito dal precedente comma terzo.
Le banche abilitate, osservate le modalita' stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono inviare banconote italiane a banche non residenti che le abbiano:
a) acquistate contro lire di conto estero o valuta di conto valutario;
b) richieste in cambio di biglietti di taglio diverso ovvero in sostituzione di biglietti deteriorati dello stesso taglio".