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Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 1.

1. Le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, per un importo complessivo di lire 290 miliardi, al finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, elaborati sulla base degli indirizzi individuati nell'allegato A al presente decreto.
2. Tali risorse, al netto di quelle previste al successivo articolo 5, sono destinate per una quota pari a 85 miliardi di lire al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale e per una quota pari a 155 miliardi di lire al finanziamento di programmi delle regioni e delle province autonome.
3. Le azioni ed i programmi di cui al comma 1 sono definiti e attuati nel rispetto della normativa e degli obblighi comunitari in materia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell' , e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La , recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162. - Il , recante: "Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1987, n. 175. - L' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Si riporta il testo dell' , e , recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302: "Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2 - 3 - 4 - 5 - 6. (Omissis). 7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla . Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8.-9. (Omissis). 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a)-e) (Omissis). f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale". - Il , recante "Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo snellimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PcB, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. - L'art. 2 del citato , e' il seguente: "Art. 2. - 1. Al fine di realizzare le finalita' di cui all' , e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell' . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto". - Il , recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della " e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. Nota all' : - L' , e' riportato nelle note alle premesse.